Con l’entrata in vigore del Decreto correttivo al Testo unico Sicurezza è riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di sottoporre, in fase preassuntiva, il lavoratore a visita medica preventiva a cura del medico competente o, in alternativa, presso le strutture sanitarie pubbliche (USL).
Nella sua formulazione originaria il Testo Unico Sicurezza prevedeva il principio stabilito dallo Statuto dei Lavoratori vietando esplicitamente le visite mediche prima dell’assunzione del lavoratore. In caso di dichiarata inidoneità del lavoratore il datore di lavoro avrebbe dovuto adibire il lavoratore ad altra mansione, conservando, qualora la mansione risultasse inferiore, la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte.
In seguito alle modifiche il datore di lavoro adesso ha la facoltà di sottoporre il lavoratore prima dell’assunzione dello stesso a visita medica presso strutture sanitarie pubbliche (USL) e successivamente può procedere o meno, a seconda dell’esito della visita, all’assunzione dello stesso.
E’ stata inoltre introdotta la previsione in base alla quale la ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, debba essere subordinata ad una visita medica al fine di verificare l’idoneità alla mansione.