SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – LAVORO OCCASIONALE NON GENUINO – LAVORO NERO

25.11.2009

Il Ministero del Lavoro ha illustrato le nuove modalità di sospensione dell’attività d’impresa da parte degli organi di vigilanza per la presenza di lavoratori irregolari e gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La sospensione dell’attività può avvenire: • qualora siano rilevati lavoratori “in nero” in percentuale pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. La subordinazione del rapporto di lavoro, precisa il Ministero, non costituisce però requisito essenziale: sono infatti considerati irregolari anche i lavoratori titolari di cariche societarie o lavoratori autonomi occasionali non genuini per cui non si sia provveduto a formalizzare il rapporto. • qualora si riscontrino gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla prima violazione accertata, venga riscontrata una violazione della medesima indole. L’attività potrà comunque proseguire per il tempo strettamente necessario all’eliminazione delle irregolarità accertate e in adempimento della prescrizione stessa. I lavoratori autonomi occasionali non genuini sono in tutto e per tutto lavoratori “in nero”. Questo significa che oltre la sospensione dell’attività imprenditoriale trova applicazione anche la maxisanzione (sanzione prevista tra Euro 1.500 e Euro 12.000 oltre Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo), la sanzione per la mancata comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro (sanzione prevista tra Euro 100 e Euro 500) nonché la sanzione per non aver consegnato al lavoratore la cosiddetta “lettera di assunzione” (sanzione prevista tra Euro 250 e Euro 1.500).