Mobilità internazionale: nuove regole UE per distacchi e lavoro all’estero

10.08.2026

Gentile Cliente,

il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l’aggiornamento delle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, introducendo importanti novità per le imprese che operano a livello transfrontaliero. Tra le modifiche di maggiore interesse per le aziende vi sono quelle riguardanti il distacco di lavoratori subordinati e autonomi in un altro Stato membro dell’UE.

 

Di seguito le principali novità:

  • Distacco fino a 24 mesi: confermato il mantenimento della previdenza nel Paese di origine

Le nuove disposizioni confermano che i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi temporaneamente distaccati in un altro Stato membro possono continuare a essere assoggettati alla legislazione previdenziale del Paese di origine per un periodo massimo di 24 mesi, purché non vengano inviati in sostituzione di un altro lavoratore già distaccato.

Viene inoltre rafforzato il divieto di utilizzare sostituzioni successive per prolungare artificiosamente il distacco. Una volta raggiunto il limite di 24 mesi, per avviare un nuovo periodo riferito allo stesso lavoratore e allo stesso Stato membro dovranno, in linea generale, trascorrere almeno 2 mesi.

  • Nuovo requisito di iscrizione preventiva

Per contrastare fenomeni abusivi e utilizzi strumentali del distacco, viene introdotta una condizione aggiuntiva: il lavoratore dovrà risultare iscritto al sistema di sicurezza sociale del Paese di origine per almeno 3 mesi prima dell’invio all’estero. L’obiettivo è limitare pratiche elusive e l’utilizzo di strutture prive di un’effettiva attività economica, garantendo che il distacco venga utilizzato solo nei casi di reale collegamento tra il lavoratore e lo Stato membro di provenienza.

  • Obbligo di notifica preventiva

Una delle principali novità è l’introduzione di un sistema obbligatorio di notifica preventiva. Prima dell’invio del lavoratore in un altro Stato membro, dovrà essere informata l’istituzione competente dello Stato di origine e dovrà essere richiesta la certificazione relativa alla legislazione applicabile, normalmente attraverso il documento portatile A1. Qualora l’attestato non venga rilasciato immediatamente, l’istituzione competente dovrà rilasciare un avviso di ricevimento della richiesta, che consentirà di dimostrare l’avvenuto assolvimento dell’obbligo di notifica preventiva. L’obbligo non si applicherà alle normali trasferte di lavoro e ai distacchi di brevissima durata, fino a tre giorni, ad eccezione del settore edile, per il quale la notifica preventiva rimarrà obbligatoria.

Sebbene le nuove disposizioni non siano ancora immediatamente
applicabili, la riforma suggerisce alle imprese di iniziare fin d’ora a verificare le proprie procedure di gestione della mobilità internazionale.