Gentile Cliente,
l’INPS, con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, ha modificato il proprio orientamento in merito alla decorrenza della tutela previdenziale della malattia, introducendo una novità rilevante per la gestione delle assenze dei lavoratori dipendenti.
La modifica riguarda, in particolare, la possibilità di riconoscere il giorno immediatamente precedente alla data di redazione del certificato medico, anche nel caso in cui la visita sia stata effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
Fino ad oggi, il riconoscimento del giorno precedente alla redazione del certificato era ammesso esclusivamente in presenza di una visita domiciliare, purché il medico avesse indicato nel certificato la data del giorno precedente quale data di inizio della malattia. In caso di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico, invece, il giorno precedente non poteva essere riconosciuto ai fini della tutela previdenziale.
A decorrere dal 4 settembre 2026, il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato può essere riconosciuto ai fini della tutela previdenziale anche quando la visita medica viene effettuata in ambulatorio, alle medesime condizioni già previste per la visita domiciliare.
Ai fini del riconoscimento del giorno precedente, è necessario che:
- la data indicata come inizio della malattia sia al massimo il giorno precedente rispetto alla data di redazione del certificato;
- il giorno precedente non sia un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale (in questo caso l’INPS richiama la presenza del servizio di continuità assistenziale – guardia medica, al quale il lavoratore deve rivolgersi).
Invitiamo dunque le aziende a:
- verificare attentamente la data di inizio dell’evento riportata nei certificati telematici;
- non considerare automaticamente come primo giorno di malattia la data di redazione del certificato;
- tenere conto della nuova possibilità di riconoscimento del giorno precedente anche in caso di visita ambulatoriale.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti,
LAVORIS S.T.P. sas