Tra la Confcommercio ed i sindacati è stata stipulata un accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi, che decorre dal 1° aprile 2015 ed ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’intesa ha stabilito un aumento retributivo ed ha introdotto, tra l’altro, novità in tema di flessibilità dell’orario di lavoro e di disciplina del contratto a tempo determinato.
Tra le novità più importanti sono da segnalare: – aumento dei minimi tabellari: l'aumento medio a regime sarà di Euro 85,00 lordi al mese in tre anni per un IV livello: Anche per gli operatori di vendita sono previsti aumenti retributivi in 5 tranche per un totale di Euro 80,24 per la categoria I e di Euro 67,36 per la categoria II. – Decorrenza: il vecchio contratto resta valido fino al 31 marzo 2015. Ai lavoratori non spettano indennità di vacanza contrattuale o una tantum come successo per altri rinnovi.
– Orario di lavoro: relativamente alla flessibilità durante i picchi di lavoro il rinnovo prevede che l'azienda possa richiedere con un preavviso di 15 giorni il superamento dell'orario stabilito da contratto fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro non saranno pagate come straordinario ma concesse come riduzione di orario nei periodi di minor carico di lavoro. Inoltre sono previste due ipotesi aggiuntive da stabilire con accordo territoriale o aziendale.
– Sostegno all’occupazione: per coloro
è possibile stipulare un contratto a tempo determnato di sostegno all'occupazione della durata di 12 mesi. I lavoratori saranno inquadrati per i primi sei mesi di due livelli inferiore rispetto alla qualifica e per i successivi sei mesi di un livello inferiore rispetto alla qualifica. Qualora l’azienda trasformi a tempo indeterminato spetterà un inquadramento di un livello inferiore per i 24 mesi successivi. Il datore di lavoro deve garantire 16 ore di formazione.
– Contratti a termine: la percentuale di conferma resta al 20%. Sono escluse dal computo le assunzioni a sostegno dell’occupazione. In una singola unità produttiva potrà essere sforata la soglia del 20%, nel massimo di 28% dell’organico a tempo indeterminato, sempreché il limite del 20% risulta rispettato almeno come valore medio calcolato su tutte le unità produttiva dell’azienda.
– Fondo EST e QUAS: in caso di omissione del versamento delle quote contributive al Fondo EST l’importo erogato al dipendente a partire dal 01/04/2015 è pari ad Euro 16,00 lordi per 14 mensilità mentre quello pagato ai Quadri in caso di omissione del versamento alla QUAS è pari a Euro 37,00 lordi sempre per 14 mensilità. Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.